Art. 19.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei
danni  derivanti  dalle  calamita'  naturali costituite da terremoto,
          maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi
  1.  Le  imprese  determinano l'importo della riserva integrativa di
cui  all'art. 18, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque
per  cento  dei  premi  lordi  contabilizzati  dell'esercizio  e  del
settanta  per  cento  dei  premi  lordi contabilizzati degli esercizi
precedenti.
  2.  Qualora  sia  stata  utilizzata la riserva integrativa ai sensi
dell'art. 20, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i
soli  premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo
esercizio di utilizzo.
  3.  Qualora  sia  stata  utilizzata la riserva integrativa ai sensi
dell'art.  20,  all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale
riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.