Art. 19. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi 1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 18, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti. 2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo. 3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.