Art. 2.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «altre   spese   di   acquisizione»:   spese  derivanti  dalla
conclusione   di   un   contratto   di  assicurazione  diverse  dalle
provvigioni  di  acquisizione,  come definite all'art. 52 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
    b) «attuario   incaricato»:  l'attuario  incaricato  dall'impresa
esercente i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    c) «basi  tecniche»:  tutti i dati statistici, relativi ai rischi
assicurati  ed  ai  sinistri,  presi a riferimento per la costruzione
tariffaria;
    d) «CARD»:  Convenzione  tra  assicuratori  per  il  risarcimento
diretto  e  per  la  regolazione  dei  rimborsi e delle compensazioni
conseguenti  ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149
e  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
    e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione,
incasso  e  spese  amministrative)  ed  ogni  altro onere considerato
dall'impresa  nel  processo  di  costruzione della tariffa nonche' il
margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
    f) «costo  dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri
comprensive delle relative spese di liquidazione;
    g) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    h) «fabbisogno  tariffario»:  la  stima del costo complessivo dei
rischi  che  si  ritiene  di  assumere nel periodo di validita' della
tariffa;
    i) «forfait  debitrice»:  forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa
ai  sensi  della  CARD in qualita' di debitrice a fronte dei sinistri
e/o   partite   di  danno  gestiti  da  altre  imprese  di  cui  sono
responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
    j) «forfait  gestionaria»: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa
ai  sensi  della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in
qualita' di gestionaria per conto di altre imprese;
    k) «impresa  gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento
per  conto  dell'impresa  assicuratrice  del  veicolo,  in tutto o in
parte, civilmente responsabile del sinistro;
    l) «impresa debitrice»: l'impresa per la quale i danni provocati,
in  tutto  o  in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre
imprese per suo conto;
    m) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione
nella  stima  del  costo  futuro dei sinistri generati dai rischi che
verranno  assicurati  nel  periodo  di  validita'  della tariffa ed i
relativi valori attribuiti;
    n) «ipotesi  finanziarie»:  le  previsioni di natura finanziaria,
quali   ad   esempio  quelle  relative  all'andamento  dei  tassi  di
rendimento  derivanti  dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai
fini  della  costruzione  della  tariffa  nonche'  ipotesi  di natura
inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;
    o) «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
    p) «premio   di   tariffa»:   il  premio  del  singolo  contratto
determinato  in  funzione  del  fabbisogno  tariffario,  di eventuali
variabili  di  personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati
dall'impresa;
    q) «premio  medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il
numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita'
della tariffa;
    r) «provvigioni   di   acquisizione»:   compensi   spettanti  per
l'acquisizione  ed  il  rinnovo  dei contratti di assicurazione, come
definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
    s) «rami  danni»:  rami  di attivita' di cui all'art. 2, comma 3,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    t) «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto
ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri
accaduti  nell'esercizio  comprensive  delle relative spese dirette e
delle spese di liquidazione;
    u) «risarcimento  diretto»:  procedura  per  la  regolazione  dei
risarcimenti  prevista  dagli  articoli 141,  149  e  150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    v) «sede  secondaria  o  succursale»:  una  sede  che costituisce
parte,   sprovvista  di  personalita'  giuridica,  di  un'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
    w) «sinistri  CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dalla
procedura  di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualita'
di  gestionaria  per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli
responsabili (debitrici);
    x) «sinistri no CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dal
regime  ordinario  e  che  non  rientrano nell'ambito di applicazione
della CARD;
    y) «spese  di  liquidazione»:  spese  esterne e interne sostenute
dalle  imprese  per  la gestione dei sinistri, come definite all'art.
48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;
    z) «spese  dirette»:  spese sostenute dalle imprese per evitare o
contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese
di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di
salvataggio  nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento
ed i danni d'acqua nel ramo incendio;
    aa)  «Stato  terzo»:  uno  Stato  che  non  e' membro dell'Unione
europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
    bb)  «variabili  di  personalizzazione»:  gli  elementi  presi in
considerazione  ai  fini  della  caratterizzazione e tariffazione dei
singoli rischi assicurati.