Art. 20.

Criteri  di  utilizzo  della riserva integrativa per le assicurazioni
dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto,
          maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi
  1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui all'art. 18,
al  verificarsi  degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo
dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi
lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
  2.   Le  imprese  imputano  alla  riserva  integrativa  accantonata
all'inizio   dell'esercizio   l'importo   del   costo   dei  sinistri
dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio
stesso.