Art. 20. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi 1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui all'art. 18, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso. 2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.