Art. 21.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni
                   derivanti dall'energia nucleare
  1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia
nucleare  costituiscono  la  riserva  integrativa  della  riserva per
frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
  2.   Ai  fini  dell'adempimento  di  cui  al  comma 1,  le  imprese
determinano  la  riserva  integrativa sulla base dei criteri definiti
all'art. 22.
  3.  Le  imprese  utilizzano  la  riserva integrativa sulla base dei
criteri  definiti  all'art.  23.  In  tal caso le imprese valutano la
riserva  integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza
positiva  tra  l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo
del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 23.
  4.  Le  imprese  operano  le valutazioni ai fini della costituzione
della  riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo
riferimento  ai  premi  e  ai  sinistri delle assicurazioni dei danni
derivanti dall'energia nucleare.