Art. 21. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 22. 3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 23. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 23. 4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.