Art. 22. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare 1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 21, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti. 2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo. 3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.