Art. 22.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei
                danni derivanti dall'energia nucleare
  1.  Le  imprese  determinano l'importo della riserva integrativa di
cui   all'art.   21,   comma 1,   in   misura  pari  alla  somma  del
sessantacinque    per    cento   dei   premi   lordi   contabilizzati
dell'esercizio  e  del cento per cento dei premi lordi contabilizzati
dei nove esercizi precedenti.
  2.   Qualora   nei   nove   esercizi  precedenti  all'esercizio  di
valutazione  sia  stata  utilizzata  la  riserva integrativa ai sensi
dell'art. 23, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i
soli  premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo
esercizio di utilizzo.
  3.   Qualora   nei   nove   esercizi  precedenti  all'esercizio  di
valutazione  sia  stata  utilizzata  la  riserva integrativa ai sensi
dell'art.  23,  all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale
riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.