Art. 23.

Criteri  di  utilizzo  della riserva integrativa per le assicurazioni
              dei danni derivanti dall'energia nucleare
  1.  Le  imprese  utilizzano  la  riserva  di  cui  all'art.  22, al
verificarsi  degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei
sinistri  dell'esercizio  risulti  superiore  all'ammontare dei premi
lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
  2.   Le  imprese  imputano  alla  riserva  integrativa  accantonata
all'inizio   dell'esercizio   l'importo   del   costo   dei  sinistri
dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio
stesso.