Art. 23. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare 1. Le imprese utilizzano la riserva di cui all'art. 22, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso. 2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.