Art. 25.

                  Verifiche sulla riserva sinistri
  1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri
accantonata   alla   fine  dell'esercizio  precedente  sia  risultata
sufficiente  a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei
sinistri   degli  esercizi  precedenti  e  delle  relative  spese  di
liquidazione.
  2.  Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine
alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.