Art. 25. Verifiche sulla riserva sinistri 1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione. 2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.