Art. 26. Costituzione della riserva sinistri 1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si e' ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione. 2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finche' non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri gia' definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri. 3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili. 4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri ne' operare altre forme di deduzione o sconti.