Art. 26.

                 Costituzione della riserva sinistri
  1.  Le  imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per
ciascun   sinistro   avvenuto   e  denunciato,  il  cui  processo  di
liquidazione non si e' ancora concluso alla fine dell'esercizio o per
il  quale  non  siano  stati  interamente  pagati il risarcimento del
danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
  2.  Le  imprese  iscrivono  i  sinistri a riserva finche' non siano
state  pagate,  oltre  al  risarcimento,  le spese dirette. Eventuali
spese  di  liquidazione  residue  per i sinistri gia' definiti devono
comunque essere appostate tra le riserve sinistri.
  3.  Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo
ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
  4.  Le  imprese  nella  determinazione  delle  riserve sinistri non
possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la
liquidazione  futura di sinistri ne' operare altre forme di deduzione
o sconti.