Art. 27. Criteri di calcolo della riserva sinistri 1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario. 2. Il costo del sinistro e' valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 25. 3. Le imprese, ai fini della determinazione della riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonche' le peculiarita' dei rami. 4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1, non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al comma 1, metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi. 5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 28. 6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a piu' rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione. 7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.