Art. 27.

              Criteri di calcolo della riserva sinistri
  1.  Le  imprese  determinano  la  riserva sinistri a partire da una
valutazione   analitica   separata  del  costo  di  ciascun  sinistro
denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
  2. Il costo del sinistro e' valutato nel rispetto del principio del
costo  ultimo  prevedibile  sulla  base di dati storici e prospettici
affidabili  tenendo  anche  conto delle risultanze delle verifiche di
cui all'art. 25.
  3.  Le imprese, ai fini della determinazione della riserva sinistri
nel  rispetto  del  principio  del  costo  ultimo,  tengono in debita
considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono
la gestione del ciclo sinistri nonche' le peculiarita' dei rami.
  4.  Per  i  rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei
quali  comunque  la  valutazione  analitica  di  cui  al comma 1, non
consente  di  tener  conto  di  tutti  i futuri oneri prevedibili, le
imprese,  ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri,
affiancano   alle   valutazioni   di   cui  al  comma 1,  metodologie
statistico-attuariali   o   sistemi   di   valutazione   previsionale
dell'evoluzione dei costi.
  5.  In  deroga  a  quanto  disposto  al comma 1, limitatamente alla
generazione  corrente,  le  imprese, eccetto che per i rami credito e
cauzioni,   possono  determinare  la  riserva  sinistri  mediante  il
criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 28.
  6.  Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente
imputabili  ai singoli sinistri o comuni a piu' rami, provvedono alla
imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
  7.  Qualora  le  imprese  debbano  pagare,  in  caso  di  sinistro,
indennizzi  in  forma  di  rendita,  valutano  la riserva sinistri da
accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.