Art. 28.

        Criterio del costo medio per la generazione corrente
  1.  Le  imprese,  ai  fini dell'applicazione del criterio del costo
medio di cui all'art. 27, comma 5, individuano preliminarmente i rami
che  per  caratteristiche  tecniche  si prestano all'applicazione del
criterio stesso.
  2.   Nell'ambito   di  ciascuno  dei  rami  prescelti,  le  imprese
definiscono,  per la generazione di bilancio, un adeguato modello per
la   identificazione   di  categorie  di  sinistri  che,  presentando
numerosita'  sufficiente  ed  omogeneita' quantitativa e qualitativa,
possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
  3.  Le  imprese,  per  i  sinistri  della  generazione corrente non
riconducibili  alle  categorie  omogenee  individuate  ai  sensi  del
comma 2, applicano il metodo dell'inventario.