Art. 28. Criterio del costo medio per la generazione corrente 1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'art. 27, comma 5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso. 2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosita' sufficiente ed omogeneita' quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio. 3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2, applicano il metodo dell'inventario.