Art. 29.

  Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo
  1.  Qualora  ricorrano le condizioni di cui all'art. 27 comma 4, le
imprese  applicano,  ad  opportune  aggregazioni  dei sinistri di uno
stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano
sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
  2.  Le  imprese  provvedono  a  ripartire  sui singoli sinistri gli
importi  risultanti  dalle  valutazioni  di  cui  al comma 1, secondo
adeguati parametri di attribuzione.
  3.  Ai  fini  delle  valutazioni  di  cui  al  comma 1,  le imprese
selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di
stimare  tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in
coerenza  con  i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa
che  esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute.
In   tale  ambito,  le  imprese  considerano,  fra  l'altro,  ipotesi
concernenti  l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le
eliminazioni  dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento
evolutivo   del   costo  dei  sinistri,  connesso  all'anzianita'  di
pagamento   nonche'   a   valutazioni   prospettiche  dello  scenario
economico,  con  particolare  riferimento all'evoluzione del processo
inflattivo.
  4.   Qualora,  per  particolari  tipologie  di  sinistri,  non  sia
possibile  applicare  le metodologie statistico-attuariali, di cui al
comma 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono
ad  un'attenta  valutazione  della documentazione in atti, integrata,
tra   l'altro,   dall'osservazione   e   dall'eventuale   impiego  di
appropriati  coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle
generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.