Art. 29. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo 1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 27 comma 4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili. 2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione. 3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianita' di pagamento nonche' a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo. 4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, di cui al comma 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.