Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni. 2. Il presente regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato.