Art. 3.

                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese
di  assicurazione  con  sede  legale  in uno Stato terzo, autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.
  2.  Il  presente  regolamento  reca  le disposizioni ed i metodi di
valutazione  per  il  calcolo  delle  riserve  tecniche relative alle
assicurazioni  dei  rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle
imprese e all'attuario incaricato.