Art. 31. Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati 1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami. 2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.