Art. 31.

Costituzione  della  riserva  per  sinistri  avvenuti  ma  non ancora
                             denunciati
  1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non
ancora  denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o
in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli
rami.
  2.  Le  imprese  valutano  la riserva sinistri di cui al comma 1 in
misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa
natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.