Art. 32. Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati 1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonche' del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio. 2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'art. 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilita' del costo medio e della frequenza. 3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui all'art. 30 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.