Art. 32.

Criteri  di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora
                             denunciati
  1.  Le  imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non
ancora  denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e
per  importo,  sulla  base  delle esperienze acquisite negli esercizi
precedenti,  avuto  riguardo  alla  frequenza  e  al  costo medio dei
sinistri   denunciati  tardivamente,  nonche'  del  costo  medio  dei
sinistri denunciati nell'esercizio.
  2.  Le  imprese,  nel  rispetto  del  principio  di prudenza di cui
all'art.  30,  possono  adottare  un  metodo  di  valutazione  che si
discosti  da  quello  generale di cui al comma 1, in mancanza di dati
statistici  sufficienti  o  per  rami  caratterizzati  da una elevata
variabilita' del costo medio e della frequenza.
  3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui
all'art.  30  siano  compatibili  con  gli  elementi  di  valutazione
desumibili  dalle  denunce  tardive in loro possesso al momento delle
valutazioni della riserva.