Art. 33. Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri 1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonche' dei «forfait gestionaria» dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto. 2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualita' di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei «forfait debitrice».