Art. 33.

Costituzione  della  riserva  sinistri  per  il  ramo responsabilita'
                    civile autoveicoli terrestri
  1. Le  imprese,  per  i contratti di assicurazione classificati nel
ramo  10  di  cui  all'art. 2, comma 3, del decreto, costituiscono la
riserva  sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO
CARD  trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti
i  futuri  oneri prevedibili nonche' dei «forfait gestionaria» dovuti
all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
  2.  Le  imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i
sinistri  per  i  quali  l'impresa  opera  in  qualita'  di debitrice
nell'ambito della CARD sulla base dei «forfait debitrice».