Art. 34. Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri 1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, applicano i criteri di cui alle Sezioni I e II del presente Capo. 2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti all'art. 33, comma 1, aggiungendo i «forfait debitrice» relativi ai sinistri definiti all'art. 33, comma 2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio. 3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2, le imprese considerano i «forfait gestionaria» e i «forfait debitrice» individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal regolamento di cui all'art. 90 del decreto.