Art. 34.

Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilita'
                    civile autoveicoli terrestri
  1.  Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo
10 di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, applicano i criteri di cui
alle Sezioni I e II del presente Capo.
  2.  Le  imprese  determinano  l'importo  complessivo  della riserva
sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato
a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti all'art.
33,  comma 1,  aggiungendo i «forfait debitrice» relativi ai sinistri
definiti   all'art.   33,   comma 2  dovuti  dall'impresa  alla  fine
dell'esercizio.
  3.  Ai  fini  delle  valutazioni  di  cui  al  comma 2,  le imprese
considerano   i   «forfait   gestionaria»  e  i  «forfait  debitrice»
individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri
dettati dal regolamento di cui all'art. 90 del decreto.