Art. 35. Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito 1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie: a) insolvenza di diritto del debitore per: 1) fallimento; 2) liquidazione coatta amministrativa; 3) concordato preventivo; 4) amministrazione controllata; 5) amministrazione straordinaria; 6) procedure equivalenti all'estero; b) insolvenza di fatto del debitore per: 1) procedura esecutiva; 2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purche' previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali; 3) concordato stragiudiziale; 4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilita' di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; 5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici. 2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilita' degli eventi stessi. 3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita: a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 1); b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 2); c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 3); d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 4); e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 5). 4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio: a) crediti commerciali all'interno; b) crediti commerciali all'esportazione; c) vendite rateali; d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale; e) crediti derivanti da contratti di leasing.