Art. 35.

       Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito
  1.  Le  imprese  per  i contratti di assicurazione classificati nel
ramo  credito  di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i
principi  generali  di  cui  alle  Sezioni I  e II del presente Capo,
costituiscono  la  riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti
fattispecie:
    a) insolvenza di diritto del debitore per:
      1) fallimento;
      2) liquidazione coatta amministrativa;
      3) concordato preventivo;
      4) amministrazione controllata;
      5) amministrazione straordinaria;
      6) procedure equivalenti all'estero;
    b) insolvenza di fatto del debitore per:
      1) procedura esecutiva;
      2)  scadenza  dei  termini,  originari  e  di  quelli ulteriori
(proroghe)  eventualmente concordati in via consensuale tra creditore
e debitore purche' previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del
debitore dei pagamenti totali o parziali;
      3) concordato stragiudiziale;
      4)  concorde  constatazione,  tenuto conto della situazione del
debitore, della improbabilita' di pagamenti anche parziali del debito
e  della  previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive
in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
      5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione
dei rischi politici.
  2.  Nei  casi  di  insolvenza  di  diritto  del debitore la riserva
sinistri  deve  essere  in  ogni  caso  costituita  a  seguito  della
comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi
o  comunque  di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la
possibilita' degli eventi stessi.
  3.  Nei  casi  di  insolvenza  di  fatto  del  debitore  la riserva
sinistri,  sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato,
deve essere in ogni caso costituita:
    a) alla  data  dell'atto  introduttivo della procedura esecutiva,
per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 1);
    b) alla  data  di  scadenza dei termini per l'esecuzione da parte
del  debitore  dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al
comma 1, lettera b), punto 2);
    c) alla  data  di perfezionamento dell'atto di concordato, per il
caso di cui al comma 1, lettera b), punto 3);
    d) alla    data    della    concorde   constatazione   da   parte
dell'assicuratore  e  del  creditore,  per il caso di cui al comma 1,
lettera b), punto 4);
    e) alla  data  dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per
il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 5).
  4.  Le  imprese  nella  costituzione della riserva sinistri tengono
conto delle seguenti tipologie di rischio:
    a) crediti commerciali all'interno;
    b) crediti commerciali all'esportazione;
    c) vendite rateali;
    d) crediti  ipotecari  e  crediti agevolati assistiti da garanzia
reale;
    e) crediti derivanti da contratti di leasing.