Art. 36. Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito 1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilita' certa delle somme portate in deduzione e la capacita' dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri. 2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui all'art. 35, comma 4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purche' affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.