Art. 36.

Criteri  particolari  di  calcolo  della riserva sinistri per il ramo
                               credito
  1.  Le  imprese  valutano  la  riserva sinistri in misura pari alla
somma  assicurata  e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne
l'importo   solo   in  presenza  di  documentati  elementi  oggettivi
comprovanti  l'esigibilita'  certa delle somme portate in deduzione e
la   capacita'   dell'impresa  al  relativo  recupero.  Le  eventuali
anticipazioni  devono  essere  considerate come pagamenti parziali di
sinistri.
  2.  Limitatamente  alla  fattispecie  di  insolvenza  di  fatto del
debitore  di  cui  all'art.  35, comma 1, lettera b), punto 2), nella
valutazione  della  riserva  sinistri le imprese possono tenere conto
dell'evoluzione  dei  propri  dati  storici,  riferiti  alle  singole
tipologie   di  rischio  di  cui  all'art.  35,  comma 4,  alle  loro
caratteristiche  specifiche  e  alle diverse generazioni di sinistri,
purche'   affidabili,   consolidati   nel   tempo   e   adeguatamente
documentati.