Art. 37. Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo 1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia. 2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilita' certa delle somme portate in deduzione e la capacita' dell'impresa al relativo recupero.