Art. 37.

Costituzione  della  riserva  sinistri per il ramo cauzione e criteri
                       particolari di calcolo
  1.  Le  imprese  per  i contratti di assicurazione classificati nel
ramo  cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i
principi  generali  di  cui  alle  Sezioni I  e II del presente Capo,
costituiscono  la  riserva  sinistri  sia  in  caso  di  richiesta di
incameramento  della  cauzione  sia comunque al verificarsi di atti o
fatti   che   configurino  o  possano  obiettivamente  configurare  i
presupposti della prestazione della garanzia.
  2.  Le  imprese  valutano  la  riserva sinistri in misura pari alla
somma  assicurata  e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne
l'importo   solo   in  presenza  di  documentati  elementi  oggettivi
comprovanti  l'esigibilita'  certa delle somme portate in deduzione e
la capacita' dell'impresa al relativo recupero.