Art. 38. Procedure 1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'art. 26, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettivita' degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'art. 37, comma 5 del decreto.