Art. 38.

                              Procedure
  1.   Le   imprese   impartiscono  adeguate  direttive  agli  uffici
liquidativi   preposti   alla  valutazione  analitica  della  riserva
sinistri  di  cui all'art. 26, comma 1, nel rispetto del principio di
prudenza   e  dell'obiettivita'  degli  elementi  valutativi  desunti
dall'esame  della  documentazione relativa ad ogni singola pratica di
sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese
secondo  il principio del costo ultimo ai sensi dell'art. 37, comma 5
del decreto.