Art. 39.

               Organizzazione e conservazione dei dati
  1.  Le  imprese  dispongono  di  adeguati  sistemi di rilevazione e
gestione  dei  dati  attinenti  il  ciclo sinistri, nonche' di idonee
evidenze  statistiche  utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle
riserve sinistri.
  2.  I  sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono
di  fornire  evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralita' di
controparti,  degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di
esse, nonche' di un eventuale contenzioso in essere.
  3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto
informatico,   gli  elaborati  riassuntivi  delle  singole  fasi  del
processo  di  formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni
successivi all'approvazione del relativo bilancio.