Art. 39. Organizzazione e conservazione dei dati 1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonche' di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri. 2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralita' di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonche' di un eventuale contenzioso in essere. 3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.