Art. 4.

                          Principi generali
  1.  Le  imprese  che  esercitano  i  rami  danni hanno l'obbligo di
costituire,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 1  del  decreto,  per i
contratti  del  portafoglio  del  lavoro  diretto  italiano,  riserve
tecniche  sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente
prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
  2.  Le  imprese  costituiscono  le  riserve tecniche al lordo delle
cessioni in riassicurazione.
  3.  Le  imprese  calcolano  le riserve tecniche adottando metodi di
valutazione    prudenti   e   costituiscono,   tenuto   conto   delle
caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
    a) la riserva premi;
    b) la riserva sinistri;
    c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla
chiusura dell'esercizio
    d) le riserve di perequazione;
    e) la riserva di senescenza;
    f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
  4.  Le  imprese  si  dotano  di  adeguate  procedure  e  sistemi di
controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza
dei  dati,  contabili  e  statistici,  utilizzati ai fini del calcolo
delle riserve tecniche.
  5.  Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve
tecniche,  le  imprese  devono  disporre  di  risorse,  in termini di
personale,  mezzi  e  strumenti informatici, idonee a garantire che i
processi  di  calcolo  e  i  relativi  controlli  siano affidabili ed
efficaci nel continuo.