Art. 4. Principi generali 1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. 2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione. 3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri: a) la riserva premi; b) la riserva sinistri; c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio d) le riserve di perequazione; e) la riserva di senescenza; f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni. 4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche. 5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.