Art. 42. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito 1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui all'art. 41, comma 2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito. 2. L'accantonamento di cui al comma 1, non puo' comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio. 3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativi ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.