Art. 42.

  Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito
  1.   Le   imprese   determinano   l'ammontare   dell'accantonamento
integrativo  di  cui  all'art. 41, comma 2, applicando l'aliquota del
settantacinque   per  cento  al  saldo  tecnico  positivo  conservato
dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
  2.  L'accantonamento  di  cui  al comma 1, non puo' comunque essere
superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
  3.  Ai  fini  delle  valutazioni  di  cui ai commi 1 e 2, per premi
conservati  si  intendono  i  premi  contabilizzati  al  netto  della
riassicurazione   e  retrocessione  per  rischi  delle  assicurazioni
dirette  e  indirette.  Per  saldo  tecnico  positivo e saldo tecnico
negativo  si  intendono  il  saldo del conto tecnico di ramo al netto
della  riassicurazione  e  retrocessione,  relativi  ai  rischi delle
assicurazioni dirette e indirette.