Art. 43.

 Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito
  1.   Nel  caso  in  cui  il  saldo  tecnico  conservato  alla  fine
dell'esercizio   risulti  negativo  le  imprese  utilizzano,  fino  a
concorrenza  del  medesimo,  la  riserva  di  perequazione costituita
nell'esercizio precedente.