Art. 44. Riserva di perequazione per i rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita', secondo le condizioni e le modalita' fissate con il regolamento di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.