Art. 44.

Riserva  di  perequazione  per i rischi di calamita' naturale e per i
                danni derivanti dall'energia nucleare
  1.  Le  imprese  autorizzate  all'esercizio delle assicurazioni nei
rami  danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una
riserva  di  perequazione  per i rischi di calamita' naturale e per i
danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo
l'andamento della sinistralita', secondo le condizioni e le modalita'
fissate  con il regolamento di cui all'art. 37, comma 7, del decreto,
emanato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.