Art. 46.

              Costituzione della riserva di senescenza
  1.  Le  imprese  costituiscono  la  riserva  di  senescenza  di cui
all'art.  45 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale
con  obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati,
per l'intera durata della garanzia, in base all'eta' degli assicurati
al momento della stipula del contratto.
  2.  Le  imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione
ai   contratti   di   assicurazione   contro   il   rischio   di  non
autosufficienza  anche  qualora, nel corso della durata contrattuale,
possa  variare,  in quanto espressamente previsto nelle condizioni di
polizza,  l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza
statistica riferita alla collettivita'.
  3.  Le  imprese  determinano  la  riserva  di senescenza in base ai
criteri di cui all'art. 47.