Art. 46. Costituzione della riserva di senescenza 1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui all'art. 45 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'eta' degli assicurati al momento della stipula del contratto. 2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettivita'. 3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'art. 47.