Art. 47. Criteri di calcolo della riserva di senescenza 1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui all'art. 45, in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli assicurati e alle basi tecniche adottate. 2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita. 3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, le imprese, per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfettario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 46, comma 1. 4. L'ISVAP, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfettario puo' fissare, anche per singola impresa, una aliquota piu' elevata rispetto a quella prevista al comma 3 tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'eta' degli assicurati e delle basi tecniche adottate. 5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.