Art. 47.

           Criteri di calcolo della riserva di senescenza
  1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui all'art. 45,
in  relazione  alla  prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli
assicurati e alle basi tecniche adottate.
  2.  Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per
ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi
a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
  3.  In  deroga  a quanto disposto ai commi 1 e 2, le imprese, per i
contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza
per  il  rischio  di  malattia  in  modo forfettario, calcolandola in
misura   non   inferiore   al   dieci   per  cento  dei  premi  lordi
contabilizzati   dell'esercizio   relativi  ai  contratti  aventi  le
caratteristiche indicate all'art. 46, comma 1.
  4.  L'ISVAP, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il
rischio  di  malattia  con metodo forfettario puo' fissare, anche per
singola impresa, una aliquota piu' elevata rispetto a quella prevista
al  comma 3  tenuto  conto  della  prevedibile  durata dei contratti,
dell'eta' degli assicurati e delle basi tecniche adottate.
  5.  Per  i  contratti  di  assicurazione  contro  il rischio di non
autosufficienza  non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e
4.