Art. 52. Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilita' civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato 1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la costruzione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 49. 2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.