Art. 52.

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilita' civile
          veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato
  1.   Qualora  l'attuario  incaricato  abbia  espresso  un  giudizio
negativo  sulle  ipotesi  adottate dall'impresa per la costruzione di
una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della
relazione tecnica di cui all'art. 49.
  2.  Qualora  l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie
funzioni  di  controllo  sulla  tariffa  previste dal regolamento del
Ministero  dello  sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del
decreto,  rilevi  la  violazione  delle  norme da parte dell'impresa,
informa  tempestivamente  l'ISVAP  fornendo  una  nota dettagliata di
quanto rilevato.