Art. 53.

Obblighi   di   informativa   sulle   riserve   tecniche   dei   rami
responsabilita'   civile  veicoli  e  natanti  in  capo  all'attuario
                             incaricato
  1.  Qualora  l'attuario  incaricato non ritenga di dover rilasciare
l'attestazione  di  sufficienza  di  cui  all'art.  37,  comma 2, del
decreto  informa  tempestivamente  l'ISVAP  trasmettendo  copia della
relazione  tecnica  di  cui  all'art.  50, corredata delle specifiche
motivazioni.
  2.  Qualora  l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie
funzioni  di  controllo  previste dal regolamento del Ministero dello
sviluppo  economico  di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi
gravi   violazioni  delle  norme  sulle  riserve  tecniche  dei  rami
responsabilita'  civile  veicoli  e  natanti  da  parte dell'impresa,
informa  tempestivamente  l'ISVAP  fornendo  una  nota dettagliata di
quanto rilevato.