Art. 53. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato 1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'art. 37, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 50, corredata delle specifiche motivazioni. 2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.