Art. 54. Libero accesso ai dati aziendali 1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 3 del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.