Art. 54.

                  Libero accesso ai dati aziendali
  1.  Qualora  l'impresa  non garantisca, secondo quanto stabilito ai
sensi  dell'art.  31,  comma 3  del  decreto,  il libero accesso alle
informazioni  aziendali  ritenute necessarie per lo svolgimento delle
proprie   funzioni,  l'attuario  incaricato,  previo  avviso  scritto
all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica
tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.