Art. 55.

Riserve   tecniche   delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
                           riassicurazione
  1.  Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 1
del    decreto,    le   imprese   che   esercitano   l'attivita'   di
riassicurazione,  anche  in  via non esclusiva, costituiscono riserve
tecniche   alla   fine   di   ciascun   esercizio,   al  lordo  delle
retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2.  Le  imprese  di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve
tecniche  del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in
linea  di  principio,  sulla  base di quanto comunicato dalle imprese
cedenti.
  3.   Le  imprese  di  cui  al  comma 1  valutano  autonomamente  la
congruita'  delle  riserve  del  lavoro  indiretto,  comunicate dalle
imprese  cedenti,  affinche'  risultino sufficienti in relazione agli
impegni  assunti  ed  apportano  in bilancio le eventuali rettifiche,
anche tenuto conto delle esperienze passate.