Art. 55. Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione 1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 1 del decreto, le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. 3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruita' delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.