Art. 57. Riserve di perequazione per i rischi di calamita' naturali 1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamita' naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 705 del 19 novembre 1996.