Art. 57.

     Riserve di perequazione per i rischi di calamita' naturali
  1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo
economico  di  cui  all'art. 37, comma 7, del decreto, per il calcolo
delle  riserve  di perequazione per i rischi di calamita' naturali si
applicano  le  disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 705 del
19 novembre 1996.