Art. 59.

Imprese  di  assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
                              elvetica
  1.  Alle  imprese  di  assicurazione  aventi  la  sede legale nella
Confederazione  elvetica  e  che  intendono esercitare nel territorio
della Repubblica i rami danni di cui all'art. 2, comma 3 del decreto,
si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.