Art. 59. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica 1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.