Art. 7. Costituzione della riserva per frazioni di premi 1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi. 2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo. 3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 8. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 1.