Art. 7.

          Costituzione della riserva per frazioni di premi
  1.  Le  imprese  determinano la riserva per frazioni di premi sulla
base  degli  importi  dei  premi  lordi contabilizzati, come definiti
all'art.  45  del  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 173, di
competenza degli esercizi successivi.
  2.  Le  imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di
premio  separatamente  per  ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito
delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
  3.  Le  imprese,  nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva
per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 8.
  4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i
contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre
1991,  applicano  i  criteri di calcolo della riserva per frazioni di
premio definiti nell'allegato 1.