Art. 8.

       Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi
  1.  Le  imprese  determinano  la  riserva  per  frazioni  di  premi
separatamente per ciascun contratto con il metodo «pro rata temporis»
sulla  base  dei  premi  lordi  contabilizzati,  di  cui  all'art. 7,
comma 1,  dedotte  le provvigioni di acquisizione e le altre spese di
acquisizione,  limitatamente  ai costi direttamente imputabili. Per i
contratti  di  durata  pluriennale,  in  caso  di  ammortamento delle
predette  provvigioni  e  spese  corrisposte  per  l'acquisizione  di
contratti, e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
  2.  In alternativa a quanto disposto al comma l, le imprese possono
determinare   la  riserva  per  frazioni  di  premio  con  un  metodo
forfettario   solo   qualora  esso  comporti  un  accantonamento  non
inferiore  rispetto  a  quello  risultante  con  il  metodo «pro rata
temporis»  e  lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al
singolo ramo.
  3.  Le  imprese,  qualora  effettuino  il  calcolo  con  un  metodo
forfettario,  conservano  nei  propri atti le evidenze documentali da
cui  risultino  le  valutazioni  operate ai fini della verifica della
condizione di cui al comma 2.
  4.  Non  e'  consentito  nell'ambito  dello  stesso ramo l'utilizzo
contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.