Art. 8. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi 1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo «pro rata temporis» sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'art. 7, comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. 2. In alternativa a quanto disposto al comma l, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo «pro rata temporis» e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo. 3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2. 4. Non e' consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.