Allegato 1 DISCIPLINA PARTICOLARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI DEI CONTRATTI DELLE ASSICURAZIONI NEL RAMO CREDITO STIPULATI O RINNOVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1991 Art. 1. 1. In relazione ai contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, l'impresa determina, alla fine di ciascun esercizio, le riserve per frazioni di premi secondo i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3. Art. 2. 1. L'impresa, calcola la riserva analiticamente contratto per contratto, determinando l'accantonamento sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo n. 173/1997, limitatamente ai costi direttamente imputabili. 2. Per ciascun contratto, l'importo della riserva non puo' essere inferiore: a) all'importo della quota di premio relativa all'ammontare del capitale esposto a rischio all'inizio dell'esercizio successivo, per le assicurazioni del credito nelle vendite rateali e, in generale, per tutte le assicurazioni del credito che coprono rischi decrescenti nel tempo; b) all'importo dell'intero premio dovuto fino alla cessazione della garanzia, per le assicurazioni del credito che coprono rischi relativi ad eventi verificabili ad una determinata scadenza; c) all'importo delle quote di premio di competenza degli esercizi successivi, maggiorato del 10%, per le assicurazioni del credito che coprono rischi costanti nel tempo. Art. 3. 1. In alternativa a quanto disposto all'art. 2, l'impresa puo' determinare la riserva per frazioni di premio in misura forfettaria, sulla base dei premi lordi contabilizzati. La riserva in questo caso non puo' essere inferiore: a) al 50% dei relativi premi lordi contabilizzati dell'esercizio, per le assicurazioni del credito commerciale; b) all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla seguente tabella ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e degli esercizi precedenti, per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella tabella stessa: ===================================================== 1. 2. Vendite rateali di beni mobili 3. Vendite rateali di beni immobili Rateazioni scarto cartelle Operazioni di credito ipotecario a favore di aziende industriali ed operazioni analoghe 4. Operazioni del credito fondiario ed edilizio 5. Assicurazione del titolo di proprietà ===================================================== ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ===================================================================== Premi dell'esercizio | 63% |67% |70% |70% Premi 1° esercizio precedente | 49% |59% |65% |66% Premi 2° esercizio precedente | 35% |52% |61% |63% Premi 3° esercizio precedente | 19% |45% |56% |59% Premi 4° esercizio precedente | 3% |38% |51% |56% Premi 5° esercizio precedente | - |31% |46% |52% Premi 6° esercizio precedente | - |24% |41% |49% Premi 7° esercizio precedente | - |16% |37% |45% Premi 8° esercizio precedente | - | 8% |32% |42% Premi 9° esercizio precedente | - | 1% |27% |38% Premi 10° esercizio precedente | - | - |22% |35% Premi 11° esercizio precedente | - | - |17% |31% Premi 12° esercizio precedente | - | - |12% |28% Premi 13° esercizio precedente | - | - | 8% |24% Premi 14° esercizio precedente | - | - | 3% |21% Premi 15° esercizio precedente | - | - | 2% |17% Premi 16° esercizio precedente | - | - | 1% |14% Premi 17° esercizio precedente | - | - | 1% |10% Premi 18° esercizio precedente | - | - | 1% | 7% Premi 19° esercizio precedente | - | - | 1% | 4% Premi 20° esercizio precedente | - | - | 1% | 1% Premi dal 21° fino ai 30° esercizio precedente | - | - | - | 1% 2. Se per uno o piu' degli esercizi anteriori al 1982 non sono disponibili i dati sulla ripartizione dei premi tra le operazioni indicate nella tabella sopra riportata, la ripartizione stessa si effettua per ciascuno di tali esercizi applicando la stessa distribuzione dei premi tra le predette operazioni rilevata nel primo esercizio successivo a quelli di cui sopra per il quale i dati sono disponibili. 3. Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1, l'impresa determina la riserva per frazioni di premi in misura forfettaria applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera b), in ragione della durata massima della esposizione al rischio.