(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
           PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
           A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALTO LIVENZA»
                               Art. 1.
    La  indicazione  geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
    La  indicazione  geografica tipica «Alto Livenza» e' riservata ai
seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante;
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
      rosati, anche nella tipologia frizzante.
    I  vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti  nell'ambito  aziendale,  da  uno o piu' vitigni idonei alla
coltivazione rispettivamente per la province di Treviso e Pordenone.
    La   indicazione   geografica   tipica   «Alto  Livenza»  con  la
specificazione  di  uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo
il  cui  uso  in  etichetta  e'  consentito  dalla  vigente normativa
comunitaria  e  nazionale:  Chardonnay,  I.M.  6.0.13,  Malvasia  (da
Malvasia  istriana),  Muller  Thurgau,  Pinot  bianco,  Pinot grigio,
Prosecco,  Riesling  renano,  Riesling  italico, Sauvignon, Traminer,
Verdiso,  Verduzzo  (da  Verduzzo  Friulano e/o Verduzzo Trevigiano),
Cabernet  franc,  Cabernet  Sauvignon, Franconia, I. M. 2.15 Malbech,
Marzemino,  Merlot,  Pinot  nero (anche vinificato in bianco), Raboso
(da  Raboso  Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso,
Tai  (da  Tocai  friulano), Carmenere, Syrah, Marzemina bianca, Rebo,
Petit  Verdot,  Prosecco  lungo,  Manzoni  rosa  e Manzoni moscato e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Nella   preparazione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
disgiuntamente  o  congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet frane,
Cabernet sauvignon e Carmenere.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti   e  vini  sopra  indicati  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla
coltivazione  per  le rispettive province di Treviso e Pordenone fino
ad un massimo del 15%.
    I  vini  ad  indicazione  geografica tipica «Alto Livenza» con la
specificazione   di  uno  o  due  dei  vitigni  di  cui  al  presente
articolo possono  essere  prodotti anche nella tipologia frizzante; i
soli  vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti
anche nella tipologia novello.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  delle  uve atte a produrre i vini della
indicazione   geografica   «Alto   Livenza»   coincide  con  l'intero
territorio   amministrativo   dei   comuni  di:  Cordignano,  Orsago,
Gaiarine,  Portobuffole',  Gorgo  al  Monticano,  Mansue',  Motta  di
Livenza  e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di.
Brugnera,  Caneva,  Fontanafredda,  Pasiano  di Pordenone, Polcenigo,
Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
    La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica  tipica  «Alto  Livenza»,  anche con la specificazione del
vitigno,  non  deve  essere  superiore  a tonnellate 19, ad eccezione
delle tipologie con la specificazione del vitigno Syrah, Manzoni rosa
e  Tai per i quali la produzione massima e' rispettivamente di 15, 12
e 25 tonnellate.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al
vitigno,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
    I   vini   ad   indicazione   tipica   «Alto   Livenza»,  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo  devono  assicurare  i  titoli  alcolometrici volumici minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
    Alla  indicazione  geografica  tipica  «Alto  Livenza» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
    E'   uttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art.  7  punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  «Alto  Livenza»  puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine  a  condizione  che  i vini per i quali si
intende  utilizzare  la indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.