IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Vista  la  legge  9 gennaio  2006,  n.  7,  recante «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile», ed in particolare l'art. 4, il quale attribuisce
al  Ministero  della  salute  il compito di emanare delle linee guida
destinate alle figure professionali sanitarie nonche' ad altre figure
professionali  che  operano con le comunita' di immigrati provenienti
da  Paesi  dove  sono  effettuate le pratiche di mutilazione genitale
femminile  per  realizzare una attivita' di prevenzione, assistenza e
riabilitazione  delle  donne  e  delle bambine gia' sottoposte a tali
pratiche;
    Sentiti  i  Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca e dei diritti e delle pari opportunita';
    Acquisito  il  parere  favorevole  della Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 20 settembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  adottate le linee guida destinate alle figure professionali
sanitarie  nonche'  ad  altre figure professionali che operano con le
comunita'  di  immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le
pratiche   di  mutilazione  genitale  femminile  per  realizzare  una
attivita'  di  prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e
delle  bambine  gia'  sottoposte a tali pratiche, allegate come parte
integrante del presente decreto.
    Il  presente  decreto  entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 17 dicembre 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104