IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  ha  modificato  l'art.  8  del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 ottobre 1999, n. 542, in materia di
rimborsi  e  compensazioni  di  eccedenze  di crediti IVA, prevedendo
l'obbligo  di  presentare  all'ufficio  competente  in via telematica
l'istanza  di  rimborso  o  di  compensazione dell'eccedenza dell'IVA
detraibile del trimestre di riferimento;
  Visto  l'art.  1,  comma 216, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  ha  previsto  che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  siano  definite  le  modalita'  applicative  ed il termine a
decorrere  dal  quale  e'  obbligatoria  la  presentazione telematica
all'ufficio  competente  dell'istanza  di rimborso o di compensazione
dell'eccedenza dell'IVA detraibile del trimestre di riferimento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»,   ed   in  particolare  gli  articoli 30,  in  materia  di
versamento  di  conguaglio  e  rimborso  dell'eccedenza, e 38-bis, in
materia di esecuzione dei rimborsi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro   del  tesoro,  15 febbraio  1979,  recante  «Modalita'  per
l'esecuzione  delle  disposizioni dell'art. 38.bis, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni,  concernente  l'istituzione  e  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 13 dicembre 1979,
recante  «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai
versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllate»;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  concernente  modificazioni  alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n
126,   recante   «Regolamento   per   la   razionalizzazione   e   la
semplificazione  di  adempimenti  tributari in materia di imposte sui
redditi,   di   IVA,   di   scritture  contabili  e  di  trasmissione
telematica»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   4 agosto   2006,   n.  248,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta la necessita' di razionalizzare ed uniformare le modalita'
di  presentazione  delle richieste di rimborso e di compensazione del
credito IVA,

                              Decreta:
                               Art. 1.

Presentazione  per  via  telematica  delle  istanze  di rimborso o di
compensazione  dell'eccedenza  dell'IVA  rimborsabile  o compensabile
                           trimestralmente
  1.  Le  istanze  di  rimborso  o  di  compensazione  dell'eccedenza
dell'IVA  rimborsabile  o  compensabile  per  ciascuno  dei primi tre
trimestri   solari   dell'anno  si  trasmettono  per  via  telematica
all'Agenzia  delle entrate utilizzando apposito modello approvato con
il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato
ai  sensi  dell'art. 38-bis, quinto comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale sono altresi'
stabilite le modalita' tecniche per la presentazione telematica.