Art. 2.

     Decorrenza dell'obbligo di presentazione per via telematica
  1.  La  disposizione  di  cui all'art. 1 si applica a partire dalla
presentazione delle istanze relative al trimestre solare successivo a
quello  della  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2008
                                              Il vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 247