Art. 2. Decorrenza dell'obbligo di presentazione per via telematica 1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a partire dalla presentazione delle istanze relative al trimestre solare successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2008 Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 247