Art. 2. Modalita' e termini di presentazione dei progetti 1. Ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentano al Ministero dello sviluppo, Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', i progetti che intendono attuare. 2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere: a) le motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale saranno realizzati; b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; c) la descrizione delle singole azioni proposte, con l'indicazione della forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari; d) i risultati attesi; e) i tempi di attuazione; i) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto. 3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, sono ammissibili a cofinanziamento solamente gli oneri connessi a domande presentate a partire dalla predetta data.