Art. 2.
          Modalita' e termini di presentazione dei progetti
  1.  Ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, entro novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  presentano al Ministero dello sviluppo,
Direzione  generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', i
progetti che intendono attuare.
  2.  I  progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare,
contenere:
    a) le  motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del
contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale
saranno realizzati;
    b) l'indicazione  degli  obiettivi  generali  e  specifici che si
intendono raggiungere;
    c) la    descrizione   delle   singole   azioni   proposte,   con
l'indicazione della forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;
    d) i risultati attesi;
    e) i tempi di attuazione;
    i) gli  aspetti  finanziari, con il piano di copertura di ciascun
intervento proposto.
  3.  Nell'ambito  dei  progetti  regionali di cui al comma 1 possono
essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione
abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di
aiuto  in  favore  delle  imprese, sono ammissibili a cofinanziamento
solamente  gli  oneri  connessi  a domande presentate a partire dalla
predetta data.