Art. 3.
           Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento
  1.   Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  tenuto  conto  del
fabbisogno  finanziario  relativo  a  ciascun  progetto, assegna, nel
limite  delle risorse a disposizione per ciascuna regione e provincia
autonoma  di  cui al successivo art. 4, il cofinanziamento statale ai
progetti  regionali  in  misura  non  superiore  al  50%  della quota
pubblica  complessiva  di  finanziamento degli interventi previsti. I
progetti  che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni
o delle province autonome non sono presi in considerazione.
  2.  Le  eventuali  risorse  finanziarie disponibili a seguito della
mancata  presentazione  di  progetti da parte di una o piu' regioni o
province   autonome,   ovvero   a   seguito   di   un  fabbisogno  di
cofinanziamento  inferiore  all'importo assegnato, sono ripartite fra
le   restanti   regioni   e  province  autonome,  con  fabbisogno  di
cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2003 citato in premessa.
  3.  Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti
regionali,    il   Ministero   dello   sviluppo   economico   dispone
l'accreditamento    alla    regione    o    provincia   autonoma   di
un'anticipazione  pari  al  50%  del  cofinanziamento  dovuto  per la
realizzazione del progetto medesimo.
  4.  I  progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla
data di assegnazione delle risorse finanziarie.
  5.  A  seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia
autonoma  del  90%  dell'acconto  di  cui  al  comma 2, sulla base di
richiesta  formulata  dalla  regione o provincia autonoma utilizzando
uno   specifico  schema  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  il  Ministero  stesso  provvede ad accreditare un secondo
acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto.
  6.  L'importo  dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in
parte,   dalle  regioni  o  province  autonome  sara'  restituito  al
Ministero  dello  sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di
contabilita',  provvede  a ripartirlo fra le altre regioni o province
autonome, secondo le modalita' di cui al comma 2.
  7.  Tenuto  conto  degli  interventi  effettivamente realizzati, le
regioni  e  le  province  autonome procedono alla verifica finale dei
progetti  e  predispongono,  sulla base di uno schema predisposto dal
Ministero   dello   sviluppo  economico,  una  relazione  finale  che
evidenzia  anche  i  risultati  ottenuti,  con la quale richiedono al
Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante.
  8. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni
di  cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del
cofinanziamento,   qualora   spettante,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della relazione finale.
  9. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione
o  dalla  provincia  autonoma  per  la realizzazione degli interventi
determini  un  importo  del  cofinanziamento  inferiore a quello gia'
trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma e'
tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.