Art. 3. Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento 1. Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna, nel limite delle risorse a disposizione per ciascuna regione e provincia autonoma di cui al successivo art. 4, il cofinanziamento statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti. I progetti che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione. 2. Le eventuali risorse finanziarie disponibili a seguito della mancata presentazione di progetti da parte di una o piu' regioni o province autonome, ovvero a seguito di un fabbisogno di cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono ripartite fra le restanti regioni e province autonome, con fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa. 3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti regionali, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accreditamento alla regione o provincia autonoma di un'anticipazione pari al 50% del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo. 4. I progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie. 5. A seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia autonoma del 90% dell'acconto di cui al comma 2, sulla base di richiesta formulata dalla regione o provincia autonoma utilizzando uno specifico schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso provvede ad accreditare un secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto. 6. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in parte, dalle regioni o province autonome sara' restituito al Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di contabilita', provvede a ripartirlo fra le altre regioni o province autonome, secondo le modalita' di cui al comma 2. 7. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, le regioni e le province autonome procedono alla verifica finale dei progetti e predispongono, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, una relazione finale che evidenzia anche i risultati ottenuti, con la quale richiedono al Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante. 8. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del cofinanziamento, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale. 9. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione degli interventi determini un importo del cofinanziamento inferiore a quello gia' trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma e' tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.