IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio 1984 relativo a «Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata»; Considerato l'opportunita' di adeguare la disciplina per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata alle innovate esigenze del settore, perseguendo nel contempo l'obiettivo della semplificazione delle procedure; Ritenuto inoltre di adeguare il sistema di controllo alla nuova organizzazione, centrale e periferica, del Ministero dei trasporti; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto concerne le procedure per la nomina degli esperti per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). Le predette figure professionali sono di seguito nominate quali esperti. 2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede alla verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto mediante una prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal presente decreto. 3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede ad indire le sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli esperti con proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.