Art. 10. Misure di salvaguardia dell'amministrazione 1. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti dal presente decreto o che l'attivita' svolta non risulta conforme alla normativa internazionale e nazionale A.T.P., il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri procede alla sospensione dell'attivita' dell'esperto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 354