Art. 10.

             Misure di salvaguardia dell'amministrazione
  1.  Nel  caso  in cui, nel corso dei controlli, si accerti che sono
venuti  meno  i  requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  o  che
l'attivita' svolta non risulta conforme alla normativa internazionale
e  nazionale  A.T.P.,  il  capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri procede alla sospensione dell'attivita' dell'esperto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 354