Art. 2.

    Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
  1.  I  candidati  per  essere ammessi alla prova per la valutazione
dell'idoneita'  ad  esperto  devono  essere  in possesso dei seguenti
requisiti:
    a) laurea  in  ingegneria, ovvero laurea triennale in ingegneria,
ovvero  diploma  di  perito  tecnico industriale; ciascun titolo deve
essere stato conseguito con votazione equipollente al minimo di 8/10.
In  alternativa e' richiesta laurea in ingegneria con attestazione di
docenza  in  materia  di  termodinamica, rilasciato da un universita'
italiana,  per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque anni anche non
continuativo  nell'arco  temporale degli ultimi dieci anni, presso la
stessa   universita'.   La   predetta   attestazione  sostituisce  la
rispondenza al punto c);
    b) abilitazione all'esercizio della professione;
    c) aver  svolto,  attivita'  di direzione o progettazione tecnica
nel   settore   delle   costruzioni   ovvero  negli  allestimenti  di
equipaggiamenti  per  carrozzerie  isotermiche,  per  un  periodo non
inferiore a:
      i. due anni per titolari di laurea in ingegneria;
      ii. tre anni per titolari di laurea triennale in ingegneria;
      iii.  cinque  anni,  per  titolari di diploma di perito tecnico
industriale;
anche  non continuativo, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni.
In  alternativa e' richiesto di aver svolto attivita' di conduzione e
verbalizzazione, in media di almeno tre prove al mese, per un periodo
continuativo  non  inferiore  a  cinque  anni,  secondo  la normativa
tecnica  A.T.P. presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;
    d) avere raggiunto la maggiore eta';
    e) essere  cittadino  italiano,  o  cittadino di uno Stato membro
dell'Unione  europea,  ovvero  cittadino  di  uno  Stato  con cui sia
operante una specifica condizione di reciprocita';
    f) non  essere,  ne' essere stato sottoposto a misure restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
    g) non  essere,  ne  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato  fallito,  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento per
dichiarazione di fallimento;
    h) non  avere  riportato  condanne  per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice  di  procedura  penale, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.
  2.  I  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto.
  3.   L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  del  candidato  alla prova di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.