Art. 3.

      Domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
  1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto deve
essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione  di  qualsiasi altra forma di presentazione, al competente
ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del bando di esame.
  2.  Alla  domanda  di esame deve essere allegata una delle seguenti
attestazioni, resa sotto la personale responsabilita':
    a) dal   legale   rappresentante   della   casa  costruttrice  di
carrozzerie isotermiche di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2;
    b) dal  direttore  della stazione di prova di cui al punto c) del
comma 1 dell'art. 2;
    c) dal  preside della facolta' interessata di cui al punto a) del
comma 1 dell'art. 2.
  3. L'amministrazione puo' effettuare riscontri sulla documentazione
presentata e sulle dichiarazioni allegate alla domanda.