Art. 3. Domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altra forma di presentazione, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di esame. 2. Alla domanda di esame deve essere allegata una delle seguenti attestazioni, resa sotto la personale responsabilita': a) dal legale rappresentante della casa costruttrice di carrozzerie isotermiche di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2; b) dal direttore della stazione di prova di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2; c) dal preside della facolta' interessata di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 2. 3. L'amministrazione puo' effettuare riscontri sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni allegate alla domanda.