Art. 4.

                          Prova d'idoneita'
  1.  La  prova  di  idoneita'  consiste  in un colloquio finalizzato
all'accertamento    della   conoscenza   degli   argomenti   indicati
nell'allegato  1. Gli ingegneri docenti di cui a punto a) del comma 1
dell'art.  2  sono  esentati  dal  sostenere  le parti I, II e III de
programma descritto nell'allegato 1.
  2.  La  data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettuera'
la  prova  di  idoneita'  sara'  resa  nota  dal  Dipartimento  per i
trasporti   terrestri   mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
  3.  Al  termine  di ogni prova di idoneita', sara' affisso l'elenco
dei  candidati  che  hanno  sostenuto  la  prova,  con  l'indicazione
dell'esito.