Art. 4. Prova d'idoneita' 1. La prova di idoneita' consiste in un colloquio finalizzato all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati nell'allegato 1. Gli ingegneri docenti di cui a punto a) del comma 1 dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti I, II e III de programma descritto nell'allegato 1. 2. La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettuera' la prova di idoneita' sara' resa nota dal Dipartimento per i trasporti terrestri mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Al termine di ogni prova di idoneita', sara' affisso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione dell'esito.