Art. 5. Commissioni per l'idoneita' ad esperto 1. Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri nomina una o piu' commissioni per la prova di idoneita', di cui al comma 2 del presente articolo, in relazione ad esigenze operative. 2. Le commissioni per la prova di idoneita' ad esperto, sono composte da un dirigente tecnico del Dipartimento per i trasporti terrestri con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici del Ministero dei trasporti, di cui due con qualifica non inferiore a ingegnere coordinatore ed uno con qualifica non inferiore ad ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti. 3. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 4. I componenti tecnici delle commissioni delle prove di idoneita' possono, a loro domanda, acquisire la nomina di esperto a condizione che abbiano la disponibilita' di un locale di prova di cui al punto b) del comma 1, art. 6 del presente decreto.