Art. 5.

               Commissioni per l'idoneita' ad esperto
  1.  Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri nomina una o
piu'  commissioni  per  la  prova di idoneita', di cui al comma 2 del
presente articolo, in relazione ad esigenze operative.
  2.  Le  commissioni  per  la  prova  di  idoneita' ad esperto, sono
composte  da  un  dirigente  tecnico del Dipartimento per i trasporti
terrestri  con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici del
Ministero  dei  trasporti,  di  cui due con qualifica non inferiore a
ingegnere   coordinatore  ed  uno  con  qualifica  non  inferiore  ad
ingegnere  o  funzionario  tecnico,  con  funzioni di segretario. Per
ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.
  3.  Non  possono far parte della commissione d'esame persone per le
quali   sussistano   motivi   di   incompatibilita'  ai  sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
  4.  I componenti tecnici delle commissioni delle prove di idoneita'
possono,  a loro domanda, acquisire la nomina di esperto a condizione
che  abbiano  la disponibilita' di un locale di prova di cui al punto
b) del comma 1, art. 6 del presente decreto.