Art. 6.

                        Nomina degli esperti
  1. La nomina ad esperto avviene, su domanda dell'interessato previa
verifica dei seguenti requisiti:
    a) superamento  della  prova  di idoneita' ad esperto di cui agli
articoli 2, 3 e 4 del presente decreto da non piu' di due anni;
    b) disponibilita'  di  un  locale di prova di superficie e volume
adeguati  ad  effettuare  le  prove  di  cui  ai  paragrafi 29  e  49
dell'allegato  1,  appendice 2 dell'accordo A.T.P., attrezzato con la
strumentazione  necessaria  ed  idonea  per  i  rilievi prescritti ai
predetti paragrafi. Le caratteristiche dei locali, delle attrezzature
e  le  procedure operative sono riportate nell'allegato 2 al presente
decreto;
    c) certificazione  di accreditamento secondo le norme della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per ogni locale di prova attrezzato con
l'idonea strumentazione per le specifiche prove;
    d) verifica iniziale di cui al successivo art. 7;
    e) dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni
tecniche ed amministrative previste dalla legislazione vigente per il
tipo di attivita' e di prove.