Art. 6. Nomina degli esperti 1. La nomina ad esperto avviene, su domanda dell'interessato previa verifica dei seguenti requisiti: a) superamento della prova di idoneita' ad esperto di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto da non piu' di due anni; b) disponibilita' di un locale di prova di superficie e volume adeguati ad effettuare le prove di cui ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., attrezzato con la strumentazione necessaria ed idonea per i rilievi prescritti ai predetti paragrafi. Le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e le procedure operative sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto; c) certificazione di accreditamento secondo le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per ogni locale di prova attrezzato con l'idonea strumentazione per le specifiche prove; d) verifica iniziale di cui al successivo art. 7; e) dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla legislazione vigente per il tipo di attivita' e di prove.