Art. 7. Verifica dell'attivita' 1. I locali di prova attrezzati con l'idonea strumentazione per le specifiche prove sono soggetti ad una verifica iniziale condotta da una commissione ispettiva composta da un funzionario della direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del S.I.I.T., operante in una stazione di prova A.T.P. del Ministero dei trasporti. Sono a carico dei richiedenti gli oneri derivanti per l'effettuazione della verifica iniziale. 2. L'esito favorevole, di cui al comma 1 e' propedeutica alla nomina dell'esperto. 3. Gli esperti, ottenuta la nomina, possono operare in non piu' di tre locali di prova nella loro disponibilita', dei quali almeno due ricadenti nel territorio di competenza di un medesimo S.I.I.T. 4. L'attivita' degli esperti e' soggetta alla vigilanza dei S.I.I.T e l'effettuazione delle prove deve essere comunicata con almeno sette giorni di anticipo al direttore dello stesso S.I.I.T. competente con riferimento alla localita' di effettuazione della prova. Con cadenza trimestrale gli esperti comunicano ai competenti S.I.I.T. l'elenco delle prove effettuate. 5. Presso il competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e' tenuto un elenco degli esperti e dei relativi locali in cui operano.