Art. 7.

                       Verifica dell'attivita'
  1.  I locali di prova attrezzati con l'idonea strumentazione per le
specifiche  prove  sono soggetti ad una verifica iniziale condotta da
una  commissione ispettiva composta da un funzionario della direzione
generale  per  la  motorizzazione  e  da un funzionario del S.I.I.T.,
operante in una stazione di prova A.T.P. del Ministero dei trasporti.
  Sono   a   carico   dei   richiedenti   gli   oneri  derivanti  per
l'effettuazione della verifica iniziale.
  2.  L'esito  favorevole,  di  cui  al  comma 1 e' propedeutica alla
nomina dell'esperto.
  3.  Gli esperti, ottenuta la nomina, possono operare in non piu' di
tre  locali  di prova nella loro disponibilita', dei quali almeno due
ricadenti nel territorio di competenza di un medesimo S.I.I.T.
  4. L'attivita' degli esperti e' soggetta alla vigilanza dei S.I.I.T
e l'effettuazione delle prove deve essere comunicata con almeno sette
giorni  di anticipo al direttore dello stesso S.I.I.T. competente con
riferimento  alla localita' di effettuazione della prova. Con cadenza
trimestrale  gli  esperti  comunicano ai competenti S.I.I.T. l'elenco
delle prove effettuate.
  5.  Presso  il  competente  ufficio della Direzione generale per la
motorizzazione  e'  tenuto  un  elenco  degli  esperti e dei relativi
locali in cui operano.